Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAPELI MIRKO nato a MODENA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mirko Spaccapeli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAPELI MIRKO nato a MODENA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mirko Spaccapeli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 20 2 Il consigl r s enso e Il Presi te Orla dìil o Anna uol