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Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAPELI MIRKO nato a MODENA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mirko Spaccapeli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).

Parole chiave

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elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione indennità di dislocazione e di espatrio espulsione giudiziaria espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAPELI MIRKO nato a MODENA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mirko Spaccapeli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 20 2 Il consigl r s enso e Il Presi te Orla dìil o Anna uol