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Ordinanza — n. 35498/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35498/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MOLA VALENTINA nato a TORINO il 30/12/1986 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO 'VILLONI; Rilevato che Valentina Di Mola ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che na ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. peri., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla ribadita configurabilità del delitto di resistenza, alla omessa esclusione della contestata recidiva, all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la stessa recidiva ed alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il difensore della ricorrente ha presentato un secondo atto di impugnazione, recante data del 13 giugno 2022, da intendersi come motivo aggiunto in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente al momento del fatto, motivo che, tuttavia, va dichiarato inammissibile poiché completamente avulso rispetto a quelli articolati con il ricorso originario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale criminalità persistente revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MOLA VALENTINA nato a TORINO il 30/12/1986 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO 'VILLONI; Rilevato che Valentina Di Mola ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che na ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. peri., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla ribadita configurabilità del delitto di resistenza, alla omessa esclusione della contestata recidiva, all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la stessa recidiva ed alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato che il difensore della ricorrente ha presentato un secondo atto di impugnazione, recante data del 13 giugno 2022, da intendersi come motivo aggiunto in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente al momento del fatto, motivo che, tuttavia, va dichiarato inammissibile poiché completamente avulso rispetto a quelli articolati con il ricorso originario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere te