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Ordinanza — n. 35497/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal court correctly affirmed accessory liability and evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning. The court held that the lower court's decision to affirm accessory liability based on a partial reading of evidence was incompatible with the typical function of a legitimacy trial.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. peri.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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accessory liability cassation appeal generic grounds legitimacy trial procedural costs evidence interpretation favoritismo favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. peri.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE GIANLUCA nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/07/1977 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Gianluca Matarrese ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti 'giuridici dal giudice di merito in relazione alla riaffermata responsabilità a titolo di favoreggiamento, contrastata in linea di stretto merito sulla base di una lettura parziale ed orientata degli elementi di prova, incompatibile con la funzione tipica del giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiglier 1snsore Il Presid e Anna Cri uolo .73 O .; TATA IN 2 2 t) 2:02