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Ordinanza — n. 35496/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35496/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE ANTONIO nato a NAPOLI il 18/04/1962 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonio Campanile ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 378 cod. pen., confermando la pena, condizionalmente sospesa, inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, oltre alle statuizioni disposte in favore della costituita parte civile Antonio Della Ragione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35496/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 378 cod. pen., confermando la pena, condizionalmente sospesa, inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, oltre alle statuizioni disposte in favore della costituita parte civile Antonio Della Ragione.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori revisione della sentenza penale scemata imputabilità dolo penale sanzioni penali difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE ANTONIO nato a NAPOLI il 18/04/1962 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonio Campanile ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 378 cod. pen., confermando la pena, condizionalmente sospesa, inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, oltre alle statuizioni disposte in favore della costituita parte civile Antonio Della Ragione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita attendibilità della escussa testimone Fabiana Gallo quanto in ordine alla pacifica configurabilità della ipotesi di reato di favoreggiamento tentato (Sez. 6, n. 662 del 06/12/2016, dep. 2017, Calore, Rv. 269541). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rilevato, altresì, che la parte civile ha rassegnato con memoria del 27 giugno 2022 le proprie conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, giusta separata nota depositata. Non si reputa, tuttavia, di procedere alla richiesta liquidazione, attesa la pressoché nulla rilevanza ai fini della decisione delle allegazioni e deduzioni contenute nella citata memoria. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigli nsore Il Presid te Orlilndci Anna C cuoio DEPOSI -irATA IN CANCELLES