Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35495/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural preclusion of third argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected due to the lower court's sufficient reasoning, the second was deemed improper as it relied solely on factual reconstruction, and the third was precluded by prior procedural rules. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for reaching the supreme court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack proper legal basis, or were not properly deduced as grounds for appeal in the prior instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds procedural preclusion factual reconstruction error procedural costs and fine risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 378 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MANUEL nato a PADOVA il 09/12/1978 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Manuel Rizzi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sette mesi di reclusione. Rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo, attesa l'ampia e congrua motivazione che caratterizza il provvedimento impugnato; l'improponibilità del secondo, che si svolge prevalentemente in linea di mero fatto, propugnando oltre tutto una ricostruzione degli eventi diversa da quella accolta in sentenza e l'inammissibilità originaria del terzo, precluso dalla mancata deduzione come motivo di appello (v. atto d'impugnazione avv.

Chirico). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere eigt ore Il Presken e Orlhdò Vill Anna Crisolo DEPOSITATA IN CANCELLEP,IA 22 -77E1