Cassation appeal dismissed de plano due to personal signature violation of criminal procedure code article 613.1.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the petition was personally signed by the defendant, violating Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. The lower court had confirmed a ten-month prison sentence for crimes under Articles 337, 582, and 585 of the Penal Code, but the procedural defect in the appeal's execution rendered it void. Consequently, the Court dismissed the appeal without examining the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte cod. proc. pen.: A cassation appeal personally signed by the defendant violates the mandatory rule requiring representation by a lawyer, rendering the appeal inadmissible de plano without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZA BIAGIO nato a BARI il 24/03/1972 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti,•/n udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Biagio Panza ha proposto ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, alla pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dalla continuazione.
Rilevato, tuttavia, che l'atto d'impugnazione è stato sottoscritto personalmente dall'imputato e che la sottoscrizione personale costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere s e ore Il Presi e Orl Anna Cr olo -