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Ordinanza — n. 35491/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANTONINO nato a ACIREALE il 15/06/1987 avverso la sentenza del 14/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Catania, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Basile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catania, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Basile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen.

Parole chiave

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testimone anonimo prova del DNA luogo del reato apprezzamento anticipato delle prove deposizione inattendibile mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Catania, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Basile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo (mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANTONINO nato a ACIREALE il 15/06/1987 avverso la sentenza del 14/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Catania, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Antonino Basile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen.

Rilevato che il motivo (mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2--bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere qst nsore Il Presi Orndc Vil Anna uolo DEPOSITATA IN CAFl rP1A