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Ordinanza — n. 35489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/04/1969 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonino Corsaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione.

Parole chiave

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menomazione psichica incapacità di discernimento schizofrenia paranoide perizia psichiatrica insufficiente disturbo schizoaffettivo cura psichiatrica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/04/1969 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonino Corsaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla allegata, ma indimostrata, condizione di incapacità di intendere al momento del fatto (pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 lugli