Ordinanza — n. 35487/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI CARMINE nato a FOGGIA il 12/09/1996 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che il condannato Carmine Ricciardi ha presentato ricorso straordinario per cassazione (art. 625-bis cod. proc. pen.) avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di porto e detenzione illegale di esplosivo nonché della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 703 cod. pen; Ordinanza — n. 35487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen.) avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di porto e detenzione illegale di esplosivo nonché della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI CARMINE nato a FOGGIA il 12/09/1996 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che il condannato Carmine Ricciardi ha presentato ricorso straordinario per cassazione (art. 625-bis cod. proc. pen.) avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di porto e detenzione illegale di esplosivo nonché della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente deduce non già un errore di fatto, costituente il presupposto della procedura straordinaria attivata, quanto un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel ritenere carente d'interesse la deduzione difensiva concernente la sussistenza dell'aggravante delle 'più persone riunite'- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 022 Il consigliere s nsore Il Presid Anna Crff olo DEPOSITATA IN CANOE, .1.77IIA 2 r S1.