Ordinanza — n. 35485/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVETTI MORENO nato a IVREA il 11/07/1972 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; v Rilevato che Moreno Pivetti ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, in quanto tutti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.), delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4-5) e dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (pag. 5).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, in quanto tutti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.), delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4-5) e dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (pag. 5).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVETTI MORENO nato a IVREA il 11/07/1972 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; v Rilevato che Moreno Pivetti ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, in quanto tutti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.), delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4-5) e dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (pag. 5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigyee e ore Il Presi te OrlVj s Anna Crtl DEPOSITATA IN