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Ordinanza — n. 35483/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds contesting sentence length without alleging legal irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Moreno Casagrande inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Casagrande challenged the appellate court's confirmation of his two-year prison sentence for the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing that generic mitigating circumstances were not applied. The court rejected this argument as generic and unproposable because it merely contested the sentence length without highlighting any specific legal irregularity in the sentencing process.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely contest the sentence length without alleging specific legal irregularities in the sentencing procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection Article 385 Penal Code procedural costs award sentencing irregularity requirement esame di cassazione caso grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MORENO nato a QUINZANO D'OGLIO il 20/01/1959 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Moreno Casagrande ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, limitandosi a contestare la misura della pena riportata, anche per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza evidenziare alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consiglie sore Il Pre nte Orlando Ann iscuolo - IN