Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35482/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35482/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35482/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ANTONELLO nato a FOGGIA il 14/08/1966 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonello Rinaldi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ha dic:hiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) ascrittogli, confermando le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 35482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen.) ascrittogli, confermando le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso di annullamento motivi di cassazione nullità del matrimonio ricorso straordinario per nullità impugnazione della cancellazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ANTONELLO nato a FOGGIA il 14/08/1966 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonello Rinaldi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ha dic:hiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) ascrittogli, confermando le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Rilevato che i primi tre motivi del ricorso vanno dichiarati inammissibili, attenendo, direttamente o indirettamente, a dedotte nullità di natura processuale consumatesi nel corso del procedimento, divenute irrilevanti per effetto della pronuncia di estinzione del reato (per tutte v. Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002; Conti, Rv. 221403 e Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810); le residue doglianze (quarto, quinto e sesto motivo di ricorso), vanno, invece, dichiarate improponibili, poiché investono direttamente il merito della accusa e la valutazione delle fonti di prova acquisite al processo, risultando incompatibili con la funzione propria del vaglio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiqlie, eetepore Il Pre ente Orla Ann riscuol