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Ordinanza — n. 35481/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35481/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCIO MARCELLO nato a CUTRO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marcello Bonaccio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35481/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzione disciplinare dell'avvocato sanzioni penali revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCIO MARCELLO nato a CUTRO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marcello Bonaccio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 378 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, limitandosi a contestare la misura della pena riportata, senza evidenziare alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere e e s re Il President Anna Cris olo o E P dgriTAZTIZ