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Ordinanza — n. 35480/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35480/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI ANTONIO nato a MONTE SAN PIETRO il 24/09/1986 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonio Porcelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, ferme le statuizioni in favore della costituita parte civile.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 35480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, ferme le statuizioni in favore della costituita parte civile.

Parole chiave

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ricorso per cassazione responsabilità penale dei minori colpa del patrocinatore revisione della sentenza penale risarcimento per atto illecito azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI ANTONIO nato a MONTE SAN PIETRO il 24/09/1986 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonio Porcelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, ferme le statuizioni in favore della costituita parte civile.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito per sussistenza del dolo di calunnia (v. fine pag. 6 sent. impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigl e s ore Il Presiden Or and0 /Vili Anna C