Ordinanza — n. 35478/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a TARANTO il 25/07/1957 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; e- Rilevato che Angelo Esposito ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314, 61 n.7 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la violazione di legge dedotta con il ricorso, relativa ad un preteso e comunque insussistente errore di determinazione della pena da parte del giudice di primo grado, risulta preclusa dalla mancata formulazione di un corrispondente motivo di appello (v. esposizione motivi nella sentenza impugnata) giusta la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a TARANTO il 25/07/1957 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; e- Rilevato che Angelo Esposito ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314, 61 n.7 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa.
Rilevato che la violazione di legge dedotta con il ricorso, relativa ad un preteso e comunque insussistente errore di determinazione della pena da parte del giudice di primo grado, risulta preclusa dalla mancata formulazione di un corrispondente motivo di appello (v. esposizione motivi nella sentenza impugnata) giusta la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere es e sore Il Pre te Orrandoil Anna Cr cuoio