Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual arguments and lack of illegality profiles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Clay Hudorovich inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for specific offenses while reducing his sentence due to acquittals on lesser concurrent crimes. The court rejected the appeal because the first ground was a factual dispute outside the scope of admissibility review, and the second ground lacked sufficient evidence of illegality in the sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is formulated on points of fact or merits, or if it complains of discretionary sentencing without alleging specific profiles of illegality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH CLAY nato a UDINE il 03/09/1982 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Clay Hudorovich ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 (capo 1) e 110, 582, 585, 576, comma 5-bis (capi 5 e 6) cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione a causa dell'intervenuta assoluzione da altri e meno gravi reati concorrenti.
Rilevato che il primo motivo di dogliariza appare improponibile in quanto formulato in punto di fatto e su questioni di stretto merito, estranee alla verifica processuale di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché con esso il ricorrente si duole della mancata applicazione delle facoltative circostanze attenuanti generiche (debitamente motivate, v. pag. 4 sent.), asseritamente comportante l'applicazione di una pena illegittima, ma senza allegarne profili di illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiglie estensore Il Pr dente ondo Ioni Annaiziscuolo DEPOSITATA IN CANC1.EA IL