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Ordinanza — n. 35474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE DONATO nato a VENOSA il 06/05/1976 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Donato Stante ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, 612 cpv. cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 635, 612 cpv. cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione.

Parole chiave

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sanzione penale minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito reati violenti violazioni della legge sulle armi reati della legge sugli stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE DONATO nato a VENOSA il 06/05/1976 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Donato Stante ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337, 635, 612 cpv. cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare improponibile, limitandosi a contestare la misura della pena riportata, senza evidenziare alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere s e sore Il Pr nte Orla d I n , • Ann iscuolo D CR('.-Ft-.:';i TATA IN