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Ordinanza — n. 35126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal request for remittal due to failure to notify other parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alberto Cavani's request for remittal inadmissible because it was not properly notified to the Public Prosecutor and other parties. Although the request was filed with the wrong court registry, the law mandates strict notification within seven days to ensure all interested parties can intervene. The court ruled that without such notification, the procedural condition for admissibility is indefeasibly missing, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 45, 46 cod. proc. pen.: The request for remittal must be notified to all other parties, including the Public Prosecutor, within seven days; failure to do so renders the request inadmissible as notification is an indispensable condition.

Parole chiave

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request for remittal notification requirement public prosecutor procedural inadmissibility court registry error criminal procedure code party intervention ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
Rilevato che la richiesta di rinnessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., presentata da Alberto Cavani, in relazione al procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, sezione prima penale, n.
Art. 46, comma 1 e 4 cod. proc. pen.
Considerato, infatti, che non risulta allegata all'istanza relata di notifica della richiesta di rimessione al Pubblico ministero, nei termini di cui all'art. 46, comma 1 e 4, cod.
art. 45 cod. proc. pen
Rilevato che la richiesta di rinnessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., presentata da Alberto Cavani, in relazione al procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, sezione prima penale, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli
Sez. 3, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone
201300; Sez. 3, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv.
Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli
276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv.
Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio
264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv.
Sez. 1, n. 1618 del 11.4.1994
218403), in quanto diretta ad ottenere la rimessione, atto suscettibile di comportare lo spostamento del processo che deve essere, dunque, ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano possibilità di interloquire (tra le altre, Sez. 1, n. 1618 del 11.4.1994, Rv.
Sez. 1, n. 2234 del 4.4.1996
197681; Sez. 1, n. 2234 del 4.4.1996, Rv.
Sez. 5, n. 39039 del 6.7.2012
204921; Sez. 5, n. 39039 del 6.7.2012, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso il provvedimento del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che la richiesta di rinnessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., presentata da Alberto Cavani, in relazione al procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, sezione prima penale, n. 4252/2018 reg. g. app., depositata alla Cancelleria del Tribunale di Modena in data 19 aprile 2022, non risulta notificata alle altre parti, in particolare al Pubblico ministero.

2. Considerato, infatti, che non risulta allegata all'istanza relata di notifica della richiesta di rimessione al Pubblico ministero, nei termini di cui all'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen. secondo il quale la richiesta, a pena d'inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente altre parti, tra le quali, rientra, ovviamente, anche il Pubblico Ministero. 2.1. Rilevato che detta notifica costituisce condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere considerata inammissibile (Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli, Rv. 201300; Sez. 3, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403), in quanto diretta ad ottenere la rimessione, atto suscettibile di comportare lo spostamento del processo che deve essere, dunque, ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano possibilità di interloquire (tra le altre, Sez. 1, n. 1618 del 11.4.1994, Rv. 197681; Sez. 1, n. 2234 del 4.4.1996, Rv. 204921; Sez. 5, n. 39039 del 6.7.2012, Rv. 253720). 2.2.

Considerato, inoltre, che la richiesta di rimessione non risulta portata a diretta, personale conoscenza di tutte le altre parti interessate così come risulta e dagli atti a disposizione del Collegio. 2.1. Rilevato, infine, che la richiesta non è stata depositata nella Cancelleria del giudice procedente (Corte d'appello di Bologna) ma in quella di altro ufficio (Tribunale di Modena).

3. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore