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Ordinanza — n. 35125/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant had waived all grounds for appeal except those regarding sentencing. The appellant had previously submitted a special power of attorney for a settlement agreement and explicitly renounced participation in the hearing, thereby limiting the court's review to the remaining sentencing issues. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; When an appellant waives grounds for appeal under Article 599-bis, the cassation appeal is inadmissible if it concerns only the waived grounds, as the appellate judgment's scope is strictly limited to the non-waived issues.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds concordato ex art. 599-bis inadmissibility of appeal scope of appellate judgment renunciation of participation procedural economy special power of attorney tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato quanto all'eccepita violazione dell'art. 178 comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni quattro mesi dieci di reclusione, modificando anche le pene accessorie, con conferma delle restanti statuizioni.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da Inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni quattro mesi dieci di reclusione, modificando anche le pene accessorie, con conferma delle restanti statuizioni.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
(tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA ( {91_ A-Yug sul ricorso proposto da: RIZZARDO FABRIZIO nato a MONTEBELLUNA il 12/01/1973 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAittcy\) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 8 ottobre 2020, nei confronti di Fabrizio Rizzardo, in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato (artt. 81, primo comma, 56, 575, 577 primo comma n. 3, cod. pen.) e detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica calibro 9x19 (artt. 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975, in relazione all'art. 11 legge cit., 61 n. 2 cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni quattro mesi dieci di reclusione, modificando anche le pene accessorie, con conferma delle restanti statuizioni.

2. Considerato quanto all'eccepita violazione dell'art. 178 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. e nullità della sentenza per omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, per l'udienza del 16 novembre 2021, pur essendo lo stato di custodia cautelare noto all'Autorità giudiziaria procedente, che risulta dagli atti (da esaminare doverosamente, per la qualità dell'eccezione formulata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) la rinuncia a comparire per quell'udienza, depositata dal difensore, del 15 novembre 2021 (cfr. "istanza finalizzata a rappresentare la mancata partecipazione all'udienza dell'imputato agli arresti domiciliari", con la quale il difensore, avv.

M. Orrù, ha rappresentato vista la richiesta di concordato, che Rizzardo non intendeva partecipare all'udienza del 16 novembre 2021). 2.1. Considerato altresì, che risulta in data 16 novembre 2021, rilasciata procura speciale da parte del Rizzardo al difensore indicato, tra l'altro anche ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per formulare richiesta di concordato sui motivi di appello, sicché l'eccezione proposta, per entrambe le ragioni indicate, è manifestamente infondata. 2.1. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.

Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 2.3. Evidenziato che risulta la rinuncia del ricorrente a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla misura della pena e dell'aumento a titolo di continuazione e che ne deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. non ravvisandosi alcuna evidente eccentricità della qualificazione giuridica del fatto, rispetto alla contestazione.

3. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da Inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 I