Ordinanza — n. 35124/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Adriano Di Luna ai sensi dell'art. 351 -eri Ord. pen, in quanto riteneva che non fossero state specificate le condizioni di detenzione ritenute contrarie al senso di umanità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 351 -eri Ord. pen, in quanto riteneva che non fossero state specificate le condizioni di detenzione ritenute contrarie al senso di umanità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUNA ADRIANO nato a TORINO il 27/08/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO_t---- -- — dato avviso alle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Adriano Di Luna ai sensi dell'art. 351 -eri Ord. pen, in quanto riteneva che non fossero state specificate le condizioni di detenzione ritenute contrarie al senso di umanità.
2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Reggio Emilia.
3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa