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Ordinanza — n. 35123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel requirement under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense lawyer, violating the mandatory representation rule introduced by Law 103/2017. Although the petitioner argued for the right to personal appeal, the Court cited a Supreme Court precedent confirming that requiring technical representation does not limit defense rights given the high qualification needed for cassation. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017: The requirement for mandatory defense counsel in cassation appeals renders personal appeals inadmissible, as the legislature's discretion to demand technical representation does not infringe upon the right to defense.

Parole chiave

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mandatory defense counsel cassation appeal inadmissibility Law 103/2017 personal appeal prohibition procedural representation sanzione disciplinare pene e misure procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, si impone l'inammissibilità del ricorso.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

seguente ORDINANZA hEPLAvW sul ricorso proposto da: BIVONA PIETRO nato a PALERMO il 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEiketi) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Pietro Bivona, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pisa, ex art. 35-bis Ord. pen., aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per giorni quindici, a causa di promozione di disordini o sommosse.

2. Considerato che avverso l'ordinanza descritta ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno.

3. Ritenuto che, a fronte di impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, si impone l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Rilevato, infatti, che la descritta modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore 1) .) 9