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Ordinanza — n. 35122/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35122/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMMAD NASHWAN (CUI 05RTB34) nato il 21/03/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOoìJdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di Mahammad Nashwan (CUI 05RTB34), nella parte in cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza del Tribunale di Imperia del 16 giugno 2020, irrevocabile il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. pen., deducendo che non vi sarebbe, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 2 agosto 2017, piena equiparazione della pronuncia alla sentenza di condanna, ai fini della disposta revoca.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 168 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infatti, che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere equiparata a determinati fini, alla condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377; Sez. 6, n. 33260 del 27/04/2021, Moro, Rv. 281856).

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale remissione della pena revisione del trattato riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 168 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMMAD NASHWAN (CUI 05RTB34) nato il 21/03/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOoìJdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di Mahammad Nashwan (CUI 05RTB34), nella parte in cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza del Tribunale di Imperia del 16 giugno 2020, irrevocabile il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. pen., deducendo che non vi sarebbe, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 2 agosto 2017, piena equiparazione della pronuncia alla sentenza di condanna, ai fini della disposta revoca.

2. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.1.

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, la sentenza di applicazione di pena, stante l'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/05/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518) e che tale indirizzo appare aderente all'istituto anche a seguito dell'introdotta riforma del 2017, la quale non ha inciso, mutandola, sulla natura della pronuncia la quale, sia pure di tipo negoziale, va equiparata, ai fini che interessano, ad una sentenza di condanna. 2.2.

Considerato, infatti, che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere equiparata a determinati fini, alla condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377; Sez. 6, n. 33260 del 27/04/2021, Moro, Rv. 281856).

3. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cass'a delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il