Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for non-exhausted statutory appeal grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Baratto's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Baratto argued the trial court failed to evaluate exculpatory circumstances under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific statutory violations, excluding general errors in applying Article 129.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the Court of Cassation cannot examine alleged failures to verify exculpatory circumstances under Article 129, as such grounds are not among the statutory exceptions to the finality of plea agreements.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal Article 448 CPP Article 129 CPP inadmissible appeal finality of plea porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
ed il correlato vizio di motivazione, per non aver valutato la sussistenza degli elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il 'Tribunale di Taranto applicava a Giuseppe Baratto la pena — concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Baratto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il 'Tribunale di Taranto applicava a Giuseppe Baratto la pena — concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
ed il correlato vizio di motivazione, per non aver valutato la sussistenza degli elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Baratto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARATTO GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/07/1985 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtgfo avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il 'Tribunale di Taranto applicava a Giuseppe Baratto la pena — concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, per non aver valutato la sussistenza degli elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Baratto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensor