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Ordinanza — n. 35116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare generica avanzata da Luca Massimino, ritenendo insuperabile la preclusione di cui all'art. 58 quater Ord. pen. e non riscontrando alcuna infermità né uno stato clinico di gravità tale da giustificare il differimento della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 58 quater Ord. pen. e non riscontrando alcuna infermità né uno stato clinico di gravità tale da giustificare il differimento della pena.

Parole chiave

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procedimento in contumacia difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico domanda d'asilo di rom azione di convalida del sequestro allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO LUCA nato a TORINO il 13/01/1977 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle i -U; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare generica avanzata da Luca Massimino, ritenendo insuperabile la preclusione di cui all'art. 58 quater Ord. pen. e non riscontrando alcuna infermità né uno stato clinico di gravità tale da giustificare il differimento della pena.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre