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Ordinanza — n. 35114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner failed to use a lawyer for the personal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the prisoner after August 3, 2017. Following the entry into force of Law No. 103/2017, such appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid rejection. The court ruled that the personal signature by the detainee rendered the filing void under the new procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally by a convicted person after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal filing requirement defense lawyer mandate prisoner procedural rights Law 103/2017 reform istanza di revisione penale liberazione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law 23 June 2017, No. 103
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle pat---7í71, udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rigettava il reclamo proposto da Guzzardi Giuseppe avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dallo stesso condannato.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Augusta.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi