Cassation appeal dismissed for failure to file within the mandatory fifteen-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the strict fifteen-day limit required for challenging the lower court's order. The appellant's lawyer argued violations of procedural articles regarding execution incidents, but the court focused solely on the missed statutory deadline. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against orders must be lodged within fifteen days; failure to observe this peremptory term renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TVRDY PETER nato il 17/01/1970 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Udine rigettava l'incidente di esecuzione proposto da Tvrdy Peter, volto a fare rilevare la non esecutività della sentenza n. 2149/2019 emessa dallo stesso Tribunale di Udine, divenuta irrevocabile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge relativamente agli artt. 670 e 169 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto senza l'osservanza del termine perentorio di quindici giorni per l'impugnazione ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, PC in proc. Cannone e altro, Rv. 273488).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente /