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Ordinanza — n. 35109/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner filed the petition personally without a qualified defense lawyer. Although the lower court had applied the rule of continued offenses to increase the sentence, the 2017 legislative reform removed the right of convicted persons to file cassation appeals personally. Consequently, the court ruled that the unrepresented filing violated mandatory procedural requirements and dismissed the request outright.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, appeals by convicted persons must be signed by a defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel requirement personal filing prohibition legislative reform 2017 procedural standing rules modifica della sentenza alleggerimento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza avanzata da Angelo D'Alterio al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO ANGELO nato a NAPOLI il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI.iato avviso alle partii; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza avanzata da Angelo D'Alterio al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. e rideterminava la pena finale in quella di anni 22 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Augusta.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2022 Consigliere estensore Il Pre