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Ordinanza — n. 35108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because unqualified defense lawyer filed the appeal without special bar registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who filed it was not registered on the special bar roll required for this court. Although the underlying fine appeal was correctly classified as a cassation request, the procedural defect lay solely with the unqualified attorney's signature on the petition. Consequently, the court rejected the appeal without formalities and ordered the client to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer registered on the special bar roll; failure to comply renders the act inadmissible.

Parole chiave

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unqualified defense lawyer special bar roll registration inadmissible cassation appeal procedural defect court costs and fine entrata illegale infrazioni alla legge sugli stranieri immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,'iFcos deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Considerato che con ordinanza del Tribunale di Genova, l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998
Rilevato che FlorSan Lleshaj, condannato dal Giudice di pace di Genova alla pena di euro 3.500 di multa, il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv.
Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
De Grazia, deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA , P( sul ricorso proposto da: LLESHAJ FLORJAN nato il 01/02/1999 avverso la sentenza del 04/10/2021 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che FlorSan Lleshaj, condannato dal Giudice di pace di Genova alla pena di euro 3.500 di multa, il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv. P.P. De Grazia, deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd. doppi benefici. 1.1. Considerato che con ordinanza del Tribunale di Genova, l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

2. Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,'iFcos deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che Io rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

3. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022