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Ordinanza — n. 35106/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation denial due to manifestly unfounded grounds regarding motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had rejected the inmate's request for probation, citing procedural inadmissibility and premature timing. The appellate court found the appeal's arguments regarding motivation flaws to be manifestly unfounded and logically inconsistent with the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based on alleged flaws in the reasoning of a judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as demonstrated by the logical coherence and completeness of the original decision's analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds penitentiary benefits probation denial violation of law motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA FRANCESCO PAOLO nato a SARNO il 15/12/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno rigettava l'istanza avanzata da Paolo Francesco La Rocca al fine di ottenere l'applicazione del regime di semilibertà o l'affidamento in prova al Servizio Sociale, rilevando come l'istanza di affidamento in prova non fosse ammissibile ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7 bis, O.P. e ritenendo precoce l'accoglimento di quella di semilibertà. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o spese processuali e della somma di euro tremila.gla cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 I15onsigliere esten ore Il Presiden