Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of reasoning claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in dismissing a rescission request by failing to properly apply specific criminal procedure articles regarding the conversion of restitution requests. The court rejected this, finding the lower court's reasoning was logical, exhaustive, and directly contradicted the appellant's claims of procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on manifestly unfounded grounds, such as alleged defects in reasoning that are demonstrably absent or contrary to the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU ILIE nato il 18/11/1989 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da Caldararu Ilie, in relazione alla sentenza n. 130/2020 del Tribunale di Trieste, rilevando la mancanza dei presupposti processuali e procedurali per la conversione dell'istanza di restituzione in termini in rescissione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Marco Capra, deducendo come motivi di censura l'erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 175, comma 2, 670, 629 bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ?M favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden