Sentenza — n. 35104/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 15 Cost; Sentenza — n. 35104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati in diritto, nonché costituenti mera confutazione delle congrue argomenta- zioni dell'impugnata ordinanza, che ha dato diffusamente conto delle ragioni di ordine e sicurezza che imponevano il trattenimento della corrispondenza, anche in consi- derazione della qualità del mittente, persona alla quale era stato inibito qualsiasi rapporto con i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis O.P. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan a il ricorrente al pagamento delle vi., Qo.4 spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President