Italian court dismisses appeal on mail retention as manifestly unfounded and mere rebuttal of security arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay costs. The lower court had retained incoming mail citing order and security reasons, which the defense challenged as a violation of constitutional rights. The supreme court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded and merely contradicted the detailed security justifications already provided by the surveillance magistrate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606 comma 3 c.p.p.; Appeals are inadmissible if they are manifestly unfounded in law or constitute mere rebuttal of the reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati in diritto, nonché costituenti mera confutazione delle congrue argomenta- zioni dell'impugnata ordinanza, che ha dato diffusamente conto delle ragioni di ordine e sicurezza che imponevano il trattenimento della corrispondenza, anche in consi- derazione della qualità del mittente, persona alla quale era stato inibito qualsiasi rapporto con i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis O.P. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan a il ricorrente al pagamento delle vi., Qo.4 spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President