Ordinanza — n. 35103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 21/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale si era escluso dalla sottoposizione a visto di controllo la corrispondenza intercorsa con il difensore su supporto informatico relativa a mate- riale giudiziario troppo voluminoso. Senza interferire sul contenuto della corrispon- denza, si era però richiesto di appurare il quantitativo dei CD da inventariare, nonché di verificare che non vi fosse altro materiale o oggetti non consentiti, come disposto dal regolamento interno per i sottoposti al regime ex art. 41 bis 0.1'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale si era escluso dalla sottoposizione a visto di controllo la corrispondenza intercorsa con il difensore su supporto informatico relativa a mate- riale giudiziario troppo voluminoso. Senza interferire sul contenuto della corrispon- denza, si era però richiesto di appurare il quantitativo dei CD da inventariare, nonché di verificare che non vi fosse altro materiale o oggetti non consentiti, come disposto dal regolamento interno per i sottoposti al regime ex art. 41 bis 0.1'.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 21/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale si era escluso dalla sottoposizione a visto di controllo la corrispondenza intercorsa con il difensore su supporto informatico relativa a mate- riale giudiziario troppo voluminoso. Senza interferire sul contenuto della corrispon- denza, si era però richiesto di appurare il quantitativo dei CD da inventariare, nonché di verificare che non vi fosse altro materiale o oggetti non consentiti, come disposto dal regolamento interno per i sottoposti al regime ex art. 41 bis 0.1'.
Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 24 e 11 Cost; 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 35 bis 0,P. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc, pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché relativi a provvedimenti emessi a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _ iiv 111.1.2. spese processuali e della somma di euro tremila ijlIa cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 _.I.1,2.onsigliere estensore Il Pr sidente