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Ordinanza — n. 35102/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35102/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, rilevando come il reclamo presentasse profili inammissibilità per la genericità dei motivi e che l'invio di detta corrispondenza fosse fatto per aggirare il divieto di cui all'art. 41, comma 2 quater, lett. f), 0.P.; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 21 e 24 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, rilevando come il reclamo presentasse profili inammissibilità per la genericità dei motivi e che l'invio di detta corrispondenza fosse fatto per aggirare il divieto di cui all'art. 41, comma 2 quater, lett. f), 0.P.; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 21 e 24 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore diritti del detenuto blocco come sanzione internazionale diritti di accesso privilegiati conto bloccato facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, rilevando come il reclamo presentasse profili inammissibilità per la genericità dei motivi e che l'invio di detta corrispondenza fosse fatto per aggirare il divieto di cui all'art. 41, comma 2 quater, lett. f), 0.P.; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 21 e 24 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett.

d) e 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., 125, comma 3, e 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi privi di concreta specificità e pertinenza censoria e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l'impugnazione, con congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Invero, il trattenimento della missiva contenente l'atto giudiziario, anche se non interessato da interpolazioni grafiche, è giustificato per i significati sottostanti a detto invio e per l'elusione del divieto di comunicazione con i detenuti appartenenti ad altro gruppo di socialità; né lede alcun concreto esercizio del diritto alla difesa e alla libertà di informazione dell'interessato, che restano indenni in capo all'Attanasio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilìLa cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 , Il Consigliere este sore Il Preside