Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35101/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35101/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCI MARCO nato a ROMA il 31/03/1984 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35101/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.

Parole chiave

Generato dall'IA
verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio misura sostitutiva della detenzione assenza di caso di rigore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCI MARCO nato a ROMA il 31/03/1984 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; inoltre risultano manifestamente infondati perché afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dìmostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (qh J spese processuali e della somma di euro tremilgYla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres