Ordinanza — n. 35101/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCI MARCO nato a ROMA il 31/03/1984 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35101/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCI MARCO nato a ROMA il 31/03/1984 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da Marco Tocci ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; inoltre risultano manifestamente infondati perché afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dìmostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (qh J spese processuali e della somma di euro tremilgYla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres