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Ordinanza — n. 35100/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35100/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIARO DUILIO nato a ROMA il 05/08/1954 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Duilio Conigliaro al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'impossibilità di reperire il domicilio del condannato (attestata dal Commissariato P.S. "Lido di Roma") impediva la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione della misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Duilio Conigliaro al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'impossibilità di reperire il domicilio del condannato (attestata dal Commissariato P.S. "Lido di Roma") impediva la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione della misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura sostitutiva della detenzione eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONIGLIARO DUILIO nato a ROMA il 05/08/1954 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Duilio Conigliaro al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'impossibilità di reperire il domicilio del condannato (attestata dal Commissariato P.S. "Lido di Roma") impediva la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione della misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il secondo motivo risulta invece manifestamente infondato perché afferente ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 24., spese processuali e della somma di euro tremilalla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden