Ordinanza — n. 35097/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERANELLA BIAGIO nato a PALERMO il 24/11/1978 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da Biagio Seranella, avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza di Siena, in data 21 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata per 01 semestre espiato dal 3 gennaio al 3 luglio 2015, per aver riportato, in tale semestre, rapporto disciplinare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo prospettato (violazione dell'art. 54 Ord. pen.) versato in fatto, chiedendo la rivalutazione della gravità della condotta sanzionata in sede disciplinare, già vagliata dal Magistrato di sorveglianza prima e dal Tribunale, poi, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, nonché reiterativo delle medesime argomentazioni devolute in sede di reclamo, cui il Tribunale ha risposto in modo completo ed esauriente (nel senso che la sostanziale riproposizione dei motivi di impugnazione conduce all'aspecificità del ricorso, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERANELLA BIAGIO nato a PALERMO il 24/11/1978 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da Biagio Seranella, avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza di Siena, in data 21 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata per 01 semestre espiato dal 3 gennaio al 3 luglio 2015, per aver riportato, in tale semestre, rapporto disciplinare.
2. Considerato che il motivo prospettato (violazione dell'art. 54 Ord. pen.) versato in fatto, chiedendo la rivalutazione della gravità della condotta sanzionata in sede disciplinare, già vagliata dal Magistrato di sorveglianza prima e dal Tribunale, poi, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, nonché reiterativo delle medesime argomentazioni devolute in sede di reclamo, cui il Tribunale ha risposto in modo completo ed esauriente (nel senso che la sostanziale riproposizione dei motivi di impugnazione conduce all'aspecificità del ricorso, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Présid