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Ordinanza — n. 35094/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against revocation of probation due to new mafia conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's revocation of Giuseppe Piro's probation. Piro argued for violations of sentencing guidelines and a lack of reasoning regarding the partial record of his 2020 conviction, but the court found these claims unfounded. The court ruled that revocation is justified by the concrete incompatibility of his new mafia conviction with the rehabilitative process, allowing retroactive effect.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 47 Ord. pen.: The revocation of probation is not linked solely to legal violations but to the judge's discretion regarding concrete incompatibility with the rehabilitative process, and retroactive effect applies when the offender's conduct reveals an initial lack of adherence to the re-educative process.

Parole chiave

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probation revocation mafia association conviction retroactive effect rehabilitative process judicial discretion inadmissible appeal sentencing guidelines assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
Art. 47 Ord. pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento allo stralcio della sentenza di condanna del 9 dicembre 2020, n.
Corte cost. n. 343 del 1987
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo
Ritenuto, invero, che questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv.
Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri
275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupolì
256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupolì, Rv.
Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari
343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRO GIUSEPPE nato a CATANIA il 25/09/1991 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ifn.„(A-cASZ.-uUL, CSL)Lt›-Ibik-

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa dell'affidamento ín prova al servizio sociale, concessa a Giuseppe Piro, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania del 4 dicembre 2015, con effetti ex tunc a seguito di condanna per appartenenza ad una associazione mafiosa, ex art. 416-bis cod. pen.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento allo stralcio della sentenza di condanna del 9 dicembre 2020, n. 2560/20), pur come ulteriormente articolati con memoria difensiva del 17 giugno 2022, sono manifestamente infondati anche in relazione all'inesistenza del dedotto vizio dì motivazione, come desumibile dalla mera lettura del provvedimento impugnato, dalla quale questa risulta esistente e connotata da lineare logicità, nonché coerente rispetto alla disamina dei dati probatori.

3. Ritenuto, invero, che questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupolì, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzíone dell'esperimento con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale dí sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 3.1.

Considerato, altresì, con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477). 3.2. Reputato, in definitiva, che effettivamente dopo la concessíone del beneficio penitenziario, avvenuta II 4 dicembre 2015, il Piro è stato tratto in arresto ( 12 gennaio 2017 ) e ha, poi, riportato condanna per appartenenza ad associazione mafiosa, quindi per delitto peraltro ostativo, ríspetto alla quale, anche prendendo in esame quanto risulta dal provvedimento prodotto in allegato dalla difesa — peraltro soltanto per stralcío — il momento fino al quale si è protratta la condotta associativa, almeno quoad poenam, onde indicare il regime sanzionatorio applicabíle, secondo la stessa Corte d'appello, è quello dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 (del 30 maggio 2015); sicché comunque, risulta intervenuta, nella vigenza della misura alternativa, applicazione di una misura cautelare coercitiva sul presupposto dell'attualità dell'esistenza di esigenze cautelari, nonché condanna per delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, commesso a far data dal 2012 e, quanto meno, fino al 30 maggio 2015, circostanza che legittima la disposta revoca anche con effetto ex tunc, a prescindere dall'individuazione del dies ad quem della condotta permanente, peraltro indicata nella contestazione della sentenza di condanna come protratta fino al 2017. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Con