Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MAURIZIO nato a NAPOLI il 13/01/1980 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento di cumulo, n. 608/2017, emesso dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede, in data 14 agosto 2017, con il quale era stata individuata nei confronti di Maurizio Forte, la pena complessiva da espiare in quella di anni trentuno, mesi due di reclusione ed euro trecento di multa, ridotta ex art. 78 cod. pen. ad anni trenta di reclusione ed euro trecento di multa, con decorrenza dal 23 ottobre 2009, nonché di un secondo provvedimento di cumulo, n. 239/2018, emesso il 7 febbraio 2018, relativo anche alla sentenza da eseguire del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 17 ottobre 2016, relativa al reato di cui agli artt. 110, 336, secondo comma, 99, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, commesso il 4 dicembre 2014, relativo alla pena di anni due mesi cinque di reclusione, con il quale la pena complessiva da espiare veniva rideterminata in anni 27 mesi 3 giorni 17 di reclusione ed euro 300 di multa, con decorrenza dalla data dell'ultimo reato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 78 cod. pen; Ordinanza — n. 35092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che il provvedimento censurato risulta corretto nella parte in cui chiarisce le ragioni per le quali la decorrenza del nuovo periodo, determinato dal secondo cumulo, non può retroagire, considerato che il computo della detenzione già sofferta, è limitato a quella espiata successivamente alla commissione dei reati per i quali deve essere determinata la pena da eseguire, periodo di detenzione in relazione al quale non fa differenza se questa è avvenuta a titolo di custodia cautelare o quale detenzione sine titulo, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione preventiva remissione della pena detenuto riduzione della pena capacità di subire la carcerazione esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 78 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MAURIZIO nato a NAPOLI il 13/01/1980 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento di cumulo, n. 608/2017, emesso dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede, in data 14 agosto 2017, con il quale era stata individuata nei confronti di Maurizio Forte, la pena complessiva da espiare in quella di anni trentuno, mesi due di reclusione ed euro trecento di multa, ridotta ex art. 78 cod. pen. ad anni trenta di reclusione ed euro trecento di multa, con decorrenza dal 23 ottobre 2009, nonché di un secondo provvedimento di cumulo, n. 239/2018, emesso il 7 febbraio 2018, relativo anche alla sentenza da eseguire del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 17 ottobre 2016, relativa al reato di cui agli artt. 110, 336, secondo comma, 99, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, commesso il 4 dicembre 2014, relativo alla pena di anni due mesi cinque di reclusione, con il quale la pena complessiva da espiare veniva rideterminata in anni 27 mesi 3 giorni 17 di reclusione ed euro 300 di multa, con decorrenza dalla data dell'ultimo reato.

2. Ritenuto che il motivo dedotto (infondatezza, mancanza e illogicità della motivazione rispetto alle specifiche doglianze indicate nell'istanza difensiva in quanto il reato di cui al secondo cumulo non è stato commesso durante l'espiazione della pena ma nel momento in cui il Forte si trovava in regime di custodia cautelare, con necessaria decorrenza, non dalla data dell'ultimo reato, ma dal 23 ottobre 2009) devolve censura reiterativa del contenuto dell'opposizione e, comunque, manifestamente infondata, in quanto in contrasto con enunciati ermeneutici ed in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. 2.1.

Rilevato, infatti, che è principio pacifico affermato reiteratamente da questa Corte quello secondo il quale (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491, conf.: n. 45775 del 2008 Rv. 242574; n. 34348 del 2005 Rv. 232277; n. 7762 del 2012 Rv. 252078) in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione. 2.1.

Rilevato, inoltre, che il provvedimento censurato risulta corretto nella parte in cui chiarisce le ragioni per le quali la decorrenza del nuovo periodo, determinato dal secondo cumulo, non può retroagire, considerato che il computo della detenzione già sofferta, è limitato a quella espiata successivamente alla commissione dei reati per i quali deve essere determinata la pena da eseguire, periodo di detenzione in relazione al quale non fa differenza se questa è avvenuta a titolo di custodia cautelare o quale detenzione sine titulo, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consig