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Ordinanza — n. 35090/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35090/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTO SILVIO nato a GROTTAGLIE il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen., di revoca per abolitio criminis della sentenza n. 750/2015 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di Silvio Sisto, di condanna per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso nel dicembre 2007, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen., di revoca per abolitio criminis della sentenza n. 750/2015 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di Silvio Sisto, di condanna per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso nel dicembre 2007, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione remissione della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
750/2015 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di Silvio Sisto, di condanna per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTO SILVIO nato a GROTTAGLIE il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen., di revoca per abolitio criminis della sentenza n. 750/2015 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, irrevocabile il 4 ottobre 2016, nei confronti di Silvio Sisto, di condanna per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso nel dicembre 2007, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa.

2. Ritenuto che il motivo di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione, violazione di legge, in relazione all'art. 17 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 e vizio di motivazione) non sia sorretto da concreta specificità, in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste rispetto alla indicazione di ragioni in fatto e in diritto poste a base della critica prospettata.

3. Reputato, invero, che è noto che risponde non di ricettazione, ma dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del d. I. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge del 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla legge. 23 luglio 2009, n. 99, l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o, comunque, di origine e provenienza diversa da quella indicata, cioè colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso strettamente personale (Sez. 2, n. 12870 del 09/03/2016, Dieng, Rv. 266659), sicché, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, punto centrale è l'accertamento e la valutazione, rimessi al giudice di merito, della qualità dell'agente cioè se questi sia o meno l'acquirente finale, come escluso nella specie, per essere stato il Sisto individuato quale soggetto che aveva ricevuto il bene contraffatto al fine di procedere alla vendita. 3.1.

Rilevato altresì, che il ricorso si limita a richiamare l'orientamento di legittimità di cui alla pronuncia Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Rv. 252453, nonché il contenuto di parte della motivazione della indicata pronuncia, senza enunciare le ragioni per le quali, nello specifico caso di specie, debba essere ritenuta la sussistenza dell'illecito amministrativo piuttosto che della fattispecie penale. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore I