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Ordinanza — n. 35088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed facts without new legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sorin Frumosu inadmissible under Articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had rejected the request for community service or home detention because the police could not locate the defendant, a fact the defense argued was incorrectly applied. The Supreme Court ruled that the appeal merely repeated arguments already fully examined and dismissed by the Tribunal of Surveillance, failing to provide the required new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new legal grounds or a fresh analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Court of Cassation repeated arguments Tribunal of Surveillance home detention request procedural inadmissibility lack of new analysis motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 and Art. 47 ter of the Prison Law (O.P.)
Art. 677, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico profilo di ricorso, l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod.
Art. 591 of the Code of Criminal Procedure
Art. 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUMOSU SORIN nato il 02/05/1987 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Sorin Frumosu di affidamento al servizio sociale o di detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando che l'irreperibilità di fatto del condannato attestata dalla Questura di Viterbo aveva impedito la valutazione della sussistenza dei presupposti di merito per l'applicazione delle misure. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico profilo di ricorso, l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i h.e. ,rom ,.., spese processuali e della somma di euro tremila ' Ila cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente