Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GIANNI nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 19/08/1967 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'Amato Gianni al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen, artt. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'Amato Gianni al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen.
artt. 671 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GIANNI nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 19/08/1967 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'Amato Gianni al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna, e perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila -bilfavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Consigliere estensore Il Presid