Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GIANNI nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 19/08/1967 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'Amato Gianni al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, artt. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO GIANNI nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 19/08/1967 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'Amato Gianni al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna, e perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila -bilfavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Consigliere estensore Il Presid