Ordinanza — n. 35083/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCICA CARMELO nato a CATANIA il 13/08/1979 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Carmelo Ruscica avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva parzialmente negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando come la condotta tenuta dal Ruscica durante la permanenza presso la comunità terapeutica fosse stata irruenta e violenta, quindi non compatibile con la finalità rieducativa e valutabile negativamente in funzione del richiesto beneficio per lo specifico semestre in cui si era verificato un episodio critico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Carmelo Ruscica avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva parzialmente negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando come la condotta tenuta dal Ruscica durante la permanenza presso la comunità terapeutica fosse stata irruenta e violenta, quindi non compatibile con la finalità rieducativa e valutabile negativamente in funzione del richiesto beneficio per lo specifico semestre in cui si era verificato un episodio critico.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCICA CARMELO nato a CATANIA il 13/08/1979 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Carmelo Ruscica avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva parzialmente negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando come la condotta tenuta dal Ruscica durante la permanenza presso la comunità terapeutica fosse stata irruenta e violenta, quindi non compatibile con la finalità rieducativa e valutabile negativamente in funzione del richiesto beneficio per lo specifico semestre in cui si era verificato un episodio critico.
Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'inosservanza o erronea applicazione dell'alt 54 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto, per omessa valutazione di elementi decisivi in ordine al diniego della concessione del beneficio. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle )0,u spese processuali e della somma di euro tremi~a cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden