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Ordinanza — n. 35082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRITTO FRANCESCO nato a SCAFATI il 30/07/1993 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari Ff21&50,tii Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Berritto Francesco al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno criminoso.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno criminoso.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità procedura di ricusazione motivazione del mutamento giurisprudenza concorso di motivi di sospensione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari Ff21&50,tii Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Berritto Francesco al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRITTO FRANCESCO nato a SCAFATI il 30/07/1993 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari Ff21&50,tii Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Berritto Francesco al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno criminoso.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc, pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni che risultano logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila k favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente