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Ordinanza — n. 35079/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA GIUSEPPE EMILIO nato a CATANIA il 28/05/1966 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Platania Giuseppe Emilio al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, artt. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra tuttavia essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Parole chiave

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motivazione nel merito motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Platania Giuseppe Emilio al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen.
artt. 671 cod. proc. pen
Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA GIUSEPPE EMILIO nato a CATANIA il 28/05/1966 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Platania Giuseppe Emilio al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra tuttavia essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Inoltre, i motivi sono manifestamente infondati perché concernenti una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente