Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking critical legal analysis under articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower court had rejected a request for social placement or home detention, citing the detainee's continued social danger and the treatment team's recommendation for continued internal observation. The appellant argued this was an erroneous application of Articles 47 and 47-ter of the Penal Code, but the Court found the appeal constituted mere factual complaints without the required critical legal analysis of the decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the decision, failing to provide a critical legal analysis of the arguments supporting the lower court's ruling.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CONTI MONICA natm MOTTA DI LIVENZA il 21/11/1986 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da Monica De Conti al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., e dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà, ritenendo ancora sussistente la pericolosità sociale della condannata e concordando con le valutazioni dell'equipe trattamentale che riteneva necessario il prosieguo dell'osservazione intramuraria. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle rftVok< spese processuali e della somma di euro treminn cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore