Ordinanza — n. 35077/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASMI ABDELMOULA nato il 21/12/1982 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 5 ottobre 2021, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal giorno 8 ottobre 2019 al giorno 8 aprile 2021, proposta nell'interesse di Guasmi Abdelmoula, detenuto in esecuzione della pena presso la casa circondariale di Avezzano. 1.1. Considerato che avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. S. Giallonardo, denunciando con un unico motivo (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione) una censura genericamente prospettata, in quanto non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). 2.1.Considerato, infatti, che risulta dalla motivazione censurata che il ricorrente ha posto in essere ripetute condotte di evasione, in un arco temporale ristretto, comportamento valutato, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, quale espressione di una evidente cesura rispetto al percorso risocializzante intrapreso dal condannato, solo in relazione al semestre nel quale si collocano gli episodi delittuosi, senza estendere l'efficacia indicata anche rispetto al semestre immediatamente precedente.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASMI ABDELMOULA nato il 21/12/1982 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 5 ottobre 2021, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal giorno 8 ottobre 2019 al giorno 8 aprile 2021, proposta nell'interesse di Guasmi Abdelmoula, detenuto in esecuzione della pena presso la casa circondariale di Avezzano. 1.1. Considerato che avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. S. Giallonardo, denunciando con un unico motivo (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione) una censura genericamente prospettata, in quanto non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto fonda su principi ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai finì della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti — come quella intervenuta nella specie — di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522;
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). 2.1.Considerato, infatti, che risulta dalla motivazione censurata che il ricorrente ha posto in essere ripetute condotte di evasione, in un arco temporale ristretto, comportamento valutato, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, quale espressione di una evidente cesura rispetto al percorso risocializzante intrapreso dal condannato, solo in relazione al semestre nel quale si collocano gli episodi delittuosi, senza estendere l'efficacia indicata anche rispetto al semestre immediatamente precedente.
3. Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore