Ordinanza — n. 35075/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA MORENO nato a NAPOLI il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Moreno Cocozza avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva accolto solo parzialmente l'istanza di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 ter 0.P., ritenendo il Tribunale di Sorveglianza che il trattamento subìto in carcere dal detenuto non fosse né inumano né degradante; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione dell'art. 35 ter 0.P. e 3 CEDU in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dello spazio minimo disponibile durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Avellino, nonché d fetto di motivazione in ordine alla sussistenza di fattori compensativi rispetto allo spazio disponibile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i+. fry141,-: spese processuali e della somma di euro tremilaltIla cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA MORENO nato a NAPOLI il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Moreno Cocozza avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva accolto solo parzialmente l'istanza di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 ter 0.P., ritenendo il Tribunale di Sorveglianza che il trattamento subìto in carcere dal detenuto non fosse né inumano né degradante; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione dell'art. 35 ter 0.P. e 3 CEDU in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dello spazio minimo disponibile durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Avellino, nonché d fetto di motivazione in ordine alla sussistenza di fattori compensativi rispetto allo spazio disponibile;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i+. fry141,-: spese processuali e della somma di euro tremilaltIla cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere este ore Il Presiden