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Ordinanza — n. 35074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORE ITALO nato a BRINDISI il 07/07/1975 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 delvTRIBUNALE di Main itaiS dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari preascOid Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Italo Lorè al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod, proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 35074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod, proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione esame delle censure formali procedura di ricusazione impugnazione della cancellazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari preascOid Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Italo Lorè al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORE ITALO nato a BRINDISI il 07/07/1975 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 delvTRIBUNALE di Main itaiS dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le Indagini Preliminari preascOid Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Italo Lorè al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 1, cod, proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non sorretti da specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il ricorso è inoltre fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni che risultano logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila bafavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden