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Ordinanza — n. 35072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI PIERPAOLO nato a ROSSANO il 12/01/1988 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Pierpaolo Manzi, di rettificazione della posizione giuridica con rideter- minazione del trattamento sanzionatorio, rilevandone l'inammissibilità in quanto presentata successivamente all'esaurimento del rapporto esecutivo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Ettore Zagarese, deducendo come motivi di censura la violazione di legge sostanziale, con conseguente vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;, il ricorso è altresì inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto consistenti in enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione ricorso per cassazione rettificazione della decisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI PIERPAOLO nato a ROSSANO il 12/01/1988 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Pierpaolo Manzi, di rettificazione della posizione giuridica con rideter- minazione del trattamento sanzionatorio, rilevandone l'inammissibilità in quanto presentata successivamente all'esaurimento del rapporto esecutivo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Ettore Zagarese, deducendo come motivi di censura la violazione di legge sostanziale, con conseguente vizio di motivazione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;, il ricorso è altresì inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto consistenti in enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente